Tutela sui generis del costitutore di un database e divulgazione di informazioni riservate
In tema di tutela sui generis del costitutore di un database, la disciplina di cui agli artt. 102 bis e 102 ter l.a. intende fornire tutela a quel soggetto che abbia sopportato investimenti rilevanti per acquisire ed organizzare i contenuti della banca dati stessa, investimenti che possono essere di carattere finanziari come anche di mero impegno organizzativo nella raccolta e nell’inserimento dei dati nella banca dati. Integra la nozione di “investimento” in tal senso, la raccolta sistematica di informazioni e dati relativi mediante la costante e duratura utilizzazione di risorse interne al fine di mantenere aggiornato e sviluppato il contenuto della stessa.
La tutela sui generis del costitutore di una banca dati non impedisce che un diverso soggetto possa costituire una banca dati di identico contenuto rispetto ad altra preesistente, a condizione che ciò avvenga mediante l’impegno di risorse autonome ed al di fuori di estrazioni non autorizzate.
Le circostanze che le informazioni ed i dati della banca dati potrebbero essere ricavate da altre fonti accessibili e che, comunque, quand’anche estratte in maniera non autorizzata dalla banca dati pre-esistente, non sono state successivamente usate non paiono di specifico rilievo al fine di poter giustificare la sottrazione, posto che la tutela in questione si appunta sull’indebito sfruttamento delle attività organizzative e finanziarie impiegate nell’arco di lungo tempo per la costituzione della banca dati sottratta.
In relazione ai presupposti specificatamente previsti dall’art. 98 e 99 c.p.i. in tema di violazione della riservatezza di informazioni aziendali, oltre al presupposto dell’effettiva inaccessibilità a soggetti terzi di tali informazioni, è condizione necessaria che esse siano sottoposto da parte del loro legittimo titolare a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In tale prospettiva deve valutarsi se, oltre alla astratta prefigurazione di una serie di misure tecniche e di condotta da applicarsi per garantire la segretezza di tali informazioni, il titolare delle stesse abbia altresì vigilato ed imposto in concreto l’effettiva applicazione ed osservanza delle stesse.
La mancata (o non provata) osservanza e vigilanza sulle misure di sicurezza astrattamente predisposte dalle società attrici impedisce di poter applicare al caso di specie la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)