Uso di ditta e marchio uguali a quelli di altra impresa composti da parole di uso comune, rilevanza dei dati formali ai fini della confusione
In materia di segni distintivi (nella specie: ditta), anche la combinazione di parole di uso comune può dare luogo alla formazione di una denominazione identificativa suscettibile di tutela, specialmente se preesistente e consolidata in un determinato ambito imprenditoriale specialistico. Ai fini della valutazione della possibilità di confusione tra le denominazioni di due società, alla stregua dell’art.2564 c.c., per l’oggetto delle imprese ed il luogo in cui sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità. Il concetto di luogo di esercizio dell’impresa di cui agli artt. 2564 e 2568 c.c., ai fini della tutela in caso di confondibilità fra imprese, non va inteso con esagerato valore restrittivo, dovendosi badare anche agli sviluppi potenziali dell’impresa razionalmente prevedibili, nonché alle pratiche difficoltà che sovente si incontrano ad isolare l’espansione di un’impresa in un determinato ambito territoriale.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)