Uso non autorizzato di bozzetti per campagna pubblicitaria e diritto d’autore. Competenza territoriale e titolarità delle opere su commissione
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili.
In materia di danno da illecito extracontrattuale la competenza territoriale può essere individuata sia attraverso il criterio del luogo della condotta che attraverso il luogo in cui l’evento dannoso si verifica. Nel caso di diffusione di contenuti attraverso la rete la condotta rilevante deve individuarsi nella immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione determina il danno, ma si potrà utilizzare il luogo della condotta dell’inserzionista, il quale avvia il relativo processo tecnico inserendo i dati sul server del gestore del motore di ricerca, solo nel caso in cui tale luogo sia certo ed identificabile, sia per chi agisce che per chi subisce l’azione. Quanto al luogo dell’evento dannoso, coincidendo quest’ultimo con il luogo in cui i visitatori del sito hanno consultato il contenuto dello stesso, deve individuarsi la competenza nel luogo in cui ha il domicilio il soggeto che ha subito i predetti danni patrimoniali , proprio perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi (art. 43 c.c.) è quello il luogo “principale” in cui si sono verificati gli effetti negativi della condotta.
In mancanza di una disciplina di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, si pone il problema di verificare se diritti di utilizzazione economica si trasferiscano nella loro interezza in capo al committente. Ai fini di tale verifica è necessario guardare all’oggetto e alla finalità del contratto: il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti in essi, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle altre facoltà non cedute al committente; la giurisprudenza di merito si è così espressa sul punto: “…in mancanza della prova documentale dei contratti, avendo le parti concluso gli accordi oralmente, assumono rilievo, al fine d’indagare la volontà delle parti, le fatture emesse dalla società produttrice, insieme ai preventivi relativi ad alcune delle opere di causa”.
L’uso pubblicitario dell’opera (nella specie, un bozzetto per una possibile campagna pubblicitaria), proprio in quanto finalizzato a promuovere un prodotto nel commercio e non anche a conferire pubblicità ad un’opera dell’ingegno, non implica la necessaria menzione della provenienza dell’autore.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)