Usufrutto di azioni e nuda comproprietà
Nel caso di azioni in usufrutto, il diritto di voto è normalmente attribuito (salvo convenzione contraria) all’usufruttuario (ex art. 2352 c.c.) e costui deve esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio nudo proprietario. Nell’ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla disciplina propria dell’usufrutto, l’unico rimedio esperibile in favore del nudo proprietario è il risarcimento del danno, senza che possa essere riconosciuto a quest’ultimo un potere di impugnazione per l’annullamento della deliberazione e senza che possa essere fatto valere un ipotetico vizio nella formazione della volontà dell’assemblea e questo anche nel caso in cui il voto dell’usufruttuario sia risultato decisivo.
La decadenza dell’usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell’art 1015 c.c., riguarda i casi più gravi, poiché, per gli abusi meno gravi dell’usufruttuario, la legge stessa prevede, all’art. 1015, secondo comma c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l’esclusione dell’ipotesi di decadenza dell’usufrutto per abusi non impedisce l’applicabilità delle anzidette misure cautelari a carico dell’usufruttuario.
In caso di comproprietà di partecipazioni azionarie, l’impugnazione di una deliberazione assembleare può essere proposta esclusivamente dal rappresentante comune indicato nell’art. 2347 cod. civ. e non dal singolo comproprietario, carente del potere d’impugnare così come di quello di esercitare il diritto d’intervento e di voto in assemblea.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)