Utilizzo di informazioni riservate da parte dell’ex-agente e illecito sviamento di clientela
La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, privando la stessa della capacità di stare in giudizio e dando luogo a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci. Questi ultimi ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente ed essi subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Se non vi è dubbio che il rapporto personale tra cliente e persona fisica dell’assicuratore consenta di ritenere che un certo numero di assicurati possa seguire il medesimo nel cambiamento dei suoi rapporti con le compagnie assicuratrici, tuttavia tale evento fisiologico non può eccedere una soglia di normale tollerabilità fino a ricomprendere anche il caso in cui vi siano elementi per verificare che sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo di clienti dalla precedente agenzia. La rilevanza di un fenomeno fisiologico di mantenimento del legame fiduciario con l’agente potrà essere al più affrontata nel diverso contesto della determinazione della sussistenza e dell’entità di un danno risarcibile, ove si ritenesse di giungere all’esclusione in un contesto equitativo di una quota di recessi che fosse ritenuta congrua rispetto a tale fenomeno. Sia la “lista clienti” nel suo complesso che le specifiche informazioni attinenti alle singole polizze stipulate da una compagnia assicuratrice devono considerarsi informazioni riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., in quanto costituiscono il risultato di un’attività pluriennale svolta dagli agenti nell’interesse della compagnia di appartenenza, che esclude la possibilità che esse possano ritenersi generalmente note, al di fuori del singolo rapporto contrattuale e per finalità ad esso estranee, o facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore.