Validità della deliberazione assembleare di revoca dell’amministratore unico e “abuso di maggioranza”
L’ordinamento societario riconosce all’assemblea un’amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l’eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Unico limite ravvisabile in tale prospettiva è, dunque, quello di un’eventuale violazione (nella assunzione della relative determinazioni) di obblighi propriamente inerenti il rapporto sociale, quali il perseguimento di un interesse proprio del socio di maggioranza confliggente con l’interesse della intera compagine sociale ovvero volto a danneggiare i diritti di partecipazione del socio di minoranza.