Validità della procura alle liti
Si ritiene valida la procura alle liti che, sebbene manchi di una data, sia contenuta nell’atto di citazione depositato in giudizio al momento della costituzione dell’attore in quanto si può presumere che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio dell’attore. Infatti, ex art. 125 c.p.c., secondo comma, la procura alle liti per essere valida deve semplicemente essere
rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’attore.
Non può considerarsi generica la procura alle liti che, sebbene non contenga un esplicito riferimento al giudizio per cui è stata rilasciata tramite l’indicazione delle controparti e delle domande concretamente formulate ma solo un generico riferimento al “presente giudizio”, sia fisicamente contenuta nell’atto di citazione. Infatti il riferimento contenuto nella procura alle liti al “presente giudizio” non può che essere logicamente relazionato (anche secondo un’interpretazione di buona fede) al contenuto dell’atto di citazione in cui la procura è incorporata.
Il foro esclusivo pattizio non costituisce un’ipotesi di competenza per territorio inderogabile, costituendo invece pacificamente un’ipotesi di competenza per territorio derogabile, il che esclude sia la rilevabilità d’ufficio sia la possibilità della parte di farla valere se non con la comparsa di costituzione depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione.