Validità ed efficacia del provvedimento di sequestro giudiziario emesso in corso di causa nonostante la declaratoria di incompeteza per territorio del giudice che lo ha emesso nel giudizio di merito
L’art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l’eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l’eccezione fondata. L’inconveniente ora evidenziato non sembra tuttavia sufficiente a superare il tenore letterale della norma, che fissa un nesso assoluto tra cautela e merito, all’evidente scopo di semplificare la soluzione delle questioni concernenti la competenza nella fase di emanazione di provvedimenti di urgenza, in cui sembra prevalere , nell’intenzione del legislatore, l’esigenza di dare risposta urgente ad un pericolo di danno imminente. (Cfr. Trib. Milano, ord. n. 39902/2015)
E’ proprio il legame forte tra il procedimento cautelare in corso di causa e il giudizio di merito – a fronte dell’irrilevanza della questione di competenza ad emettere il provvedimento cautelare e della circostanza che la declaratoria di incompetenza per territorio comporta la prosecuzione del giudizio e non tange la sua idoneità a produrre una decisione di merito – a far concludere che essa prosecuzione include ed implica la perdurante validità ed efficacia del provvedimento cautelare validamente assunto in pendenza del giudizio di merito avanti al giudice poi riconosciutosi incompetente.
Proprio perché il processo che prosegue a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale è capace di dar luogo ad una sentenza di merito, allora ha senso, anche rispetto al requisito del periculum in mora, che il provvedimento cautelare rimanga valido ed efficace: rimane intatta e “continua” per tutta l’estensione del processo l’esigenza che la parte che ha chiesto ed ottenuto la cautela non subisca la lesione del suo diritto durante il tempo necessario al suo svolgimento. Ogni iato o interruzione della cautela sarebbero, in questo caso, ingiustificati e irragionevoli.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)