Valore di avviamento commerciale e natura dei versamenti effettuati dal socio
La prova del valore della quota di liquidazione del socio escluso in una società di persone grava sul socio richiedente in conformità al principio generale per cui ogni qualvolta un soggetto agisce in giudizio
per far valere un diritto di credito ha l’onere di dimostrare l’esistenza, nonché la titolarità del relativo obbligo in capo al convenuto.
L’avviamento commerciale si sostanzia in un fattore di redditività, derivante da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti, e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivanti dall’apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale. Pertanto, salvo diversa dimostrazione, non si può riconoscere l’esistenza di un avviamento commerciale quando il socio sia stato escluso entro un breve lasso di tempo dall’apertura dell’attività commerciale.
L’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.
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Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)