Valutazione del tempo trascorso dal verificarsi dell’evento dannoso ai fini del periculum in mora
Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il decorso del tempo – la cui valutazione è rimessa caso per caso al giudice – costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con l’assunta urgenza. Deve pertanto escludersi la dedotta “irreparabilità” una volta trascorso un notevole lasso di tempo, senza che il danneggiato eserciti il proprio “jus agendi” in sede cautelare.