Varie questioni in materia di nullità del bilancio
La cognizione in materia di impugnazione del bilancio per difetto di veridicità, chiarezza, precisione e correttezza non può essere demandata ad arbitri. Infatti, come ha ricordato la Suprema Corte, “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434 bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio”.
Il bilancio non è idoneo a fornire una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio qualora si registri la totale assenza di informazioni in ordine alle operazioni realizzate con parti correlate in violazione dell’art. 2427 n. 22 bis c.c.. Secondo i principi contabili un’operazione con parte correlata è un’operazione che, in forza dei particolari collegamenti esistenti tra i soggetti contraenti, può essere o meno deliberata, ovvero effettuata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite, ferme le medesime situazioni oggettive, fra soggetti non influenzati dai suddetti rapporti. Quanto alla nozione di “normali condizioni di mercato” soccorre quanto affermato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 173/2088 che ha introdotto il numero 22 bis nel testo dell’art. 2427 c.c., secondo cui: “per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell’operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e condurla con parti correlate anziché con terzi”. Vi rientrano dunque anche le operazioni commerciali con condizioni o modalità di pagamento che non riflettono quelle usuali di mercato, ovvero che risultano significativamente diverse da quelle che l’impresa normalmente accorda ai soggetti non correlati, con cui intrattiene rapporti commerciali, o ancora le operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione dell’impresa, soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio (nel caso di specie le operazioni furono realizzate con società correlate alla società convenuta ovvero con società tutte pacificamente riconducibili al socio e amministratore della stessa. Il Tribunale ha ravvisato la totale mancanza di informazione in relazione alla locazione del capannone intercorsa con una parte correlata a canone irragionevole e con riferimento ad un’operazione di acquisto da parte della società convenuta di un capannone e di successivo trasferimento del medesimo a favore dell’originaria cedente, sempre riconducibile all’amministratore della prima. Quest’ultima operazione è stata ritenuta di indubbia rilevanza economica e non eseguita a normali condizioni di mercato, tenuto conto delle modalità con cui erano stati regolati i rapporti dare-avere fra le parti, mediante datio in solutum ovvero compensazioni, a fronte di reciproci crediti e debiti documentati solo da fatture, in mancanza di altra documentazione rilevante, quali contratti o scambi di comunicazioni fra gli uffici delle due società).
Costituisce motivo di nullità del bilancio la totale carenza di informazioni, sia in nota integrativa, sia in sede assembleare, con riguardo alle valutazioni svolte per individuare i criteri di redazione del bilancio più adeguati alla concreta situazione della società. In particolare, in base alle indicazioni dettate dai principi contabili, l’obbligo di abbandono del going concern si concretizza in via generale “alla data di inizio della gestione di liquidazione, ossia alla data di nomina dei liquidatori nel registro delle imprese”. Tuttavia, qualora alla data della redazione del progetto di bilancio sia già stata deliberata la messa in liquidazione, non si dubita che il principio del going concern debba essere ragionevolmente abbandonato. Il disposto dell’art. 2423 bis c.c. (“i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”), può giustificare la deroga al principio di non modificabilità da un esercizio all’altro dei criteri di valutazione “in casi eccezionali”. Giova al riguardo ricordare che le scelte valutative sono il riflesso delle effettive scelte gestionali, non di situazioni giuridico formali, per cui i soci ed i terzi hanno comunque diritto di conoscere le motivazioni che inducono gli amministratori a seguire determinati criteri di valutazione rispetto ad altri, in ottica di piena chiarezza e trasparenza (nel caso di specie il liquidatore non aveva chiarito le ragioni che lo avevano indotto a redigere l’ultimo bilancio d’esercizio con criteri di continuità aziendale nonostante al momento della redazione del progetto di bilancio la società fosse già posta in liquidazione e nel corso dell’ultimo esercizio l’amministratore unico, a sua volta socio ed espressione della maggioranza dei soci, fosse ben a conoscenza del fatto che non vi sarebbero state proroghe del termine di durata e che dunque la società avrebbe cessato di lì a poco l’attività).
Il bilancio di liquidazione è nullo per difetto di informazione e di coerenza fra i criteri adottati e la cessazione dell’attività aziendale, a seguito della grave violazione dei principi contabili. La nuova normativa in materia di liquidazione volontaria delle società di capitali (tutte le società di capitali, non solo le quotate) introdotta dal legislatore della riforma del 2003 ha chiarito che i criteri di redazione dei bilanci intermedi o annuali di liquidazione sono ben diversi da quelli previsti per il bilancio ordinario di esercizio (art. 2490 c.c.). L’Organismo Italiano di Contabilità nel 2008 ha predisposto inoltre i principi contabili per la redazione dei bilanci delle imprese in liquidazione (OIC n.5), documento che riguarda “in via principale e diretta la liquidazione volontaria delle società di capitali”. Nel documento viene chiarito che nel momento dell’assunzione della carica da parte dei liquidatori, salvo che non venga deliberato dall’assemblea l’esercizio provvisorio dell’impresa, il patrimonio aziendale si trasforma da un complesso produttivo (tendenzialmente finalizzato a produrre reddito) in un coacervo di beni destinati ad essere monetizzati sul mercato al pagamento dei creditori e alla distribuzione del residuo netto ai soci. Ciò comporta le seguenti conseguenze: viene meno la distinzione fra immobilizzazioni e attivo circolante, perché tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile; viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile distribuibile ai soci, e non sono più applicabili i principi generali indicati nell’art. 2423 bis c.c., primo fra tutti il postulato della “continuazione dell’attività dell’impresa” (going concern); di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e dei ricavi si modificano profondamente; in particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (paragrafo 2.2 OIC n. 5). Dunque il criterio di valutazione delle attività non può essere come nel bilancio d’esercizio il costo storico, la cui applicazione è giustificata dall’esigenza di determinare un utile interamente realizzato e distribuibile ai soci, ma il valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti, al netto degli oneri di realizzo (nel caso di specie il liquidatore aveva iscritto le immobilizzazioni materiali al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, come nell’ultimo bilancio della società attiva. Il liquidatore aveva inoltre iscritto le rimanenze di magazzino al minore fra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato, metodo LIFO. Inoltre aveva provveduto a compensare illegittimamente il fondo ammortamento macchinari – categoria di per sé non coerente con un bilancio di liquidazione – con il valore residuo dei macchinari destinati alla rottamazione, senza peraltro dare conto in nota integrativa dei costi di rottamazione e delle motivazioni alla base di tale scelta liquidatoria).
In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio per difetto di chiarezza, veridicità e correttezza sono pertinenti e rilevanti solo quelle argomentazioni suscettibili di tradursi in difetti dell’informazione sulla reale situazione patrimoniale e finanziaria della società e non in elementi di irragionevolezza nelle scelte di gestione. Questi ultimi dunque sono suscettibili di tradursi in censure all’operato degli amministratori e in una domanda di responsabilità nei loro confronti, ma non in vizi del bilancio (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato le contestazioni relative all’aumento delle voci costi per servizi, spese per godimento terzi e compenso per amministratore, ritenuto eccessivamente basso e dunque possibile indicatore di condotte illecite).
Le azioni di annullabilità o di nullità previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434 bis, co. 1, c.c.), per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire, in quanto ogni sindacato su bilanci d’esercizio già approvati è precluso dal principio di stabilità, una volta che sia decorso il termine per impugnazione degli stessi.