Vendita di cosa altrui e sequestro giudiziario
Il contratto di vendita di cosa altrui, così come la promessa del fatto del terzo, non sono requisiti idonei per la concessione di un provvedimento di sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, stante l’inidoneità dei negozi citati a costituire titolo di acquisto della proprietà.