Vendite on-line, keyword advertising e indicizzazione su social network in contraffazione di marchi dotati di rinomanza
E’ illecito l’uso di marchi altrui come parola chiave laddove non è finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti della titolare del marchio bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio altrui per accreditare i propri prodotti, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare.
Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.
La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale; prospettazione artificiosa che è da escludere nel caso in cui sia allegato (e documentato) il ruolo di distributrice della convenuta avente sede nel distretto di competenza del giudice adito.
Il legislatore ha previsto, per agevolare la prova del danno, che il risarcimento del danno patrimoniale da contraffazione di marchio non possa essere mai inferiore all’ammontare del canone di licenza virtuale; è questo un criterio risarcitorio minimale, che presume l’esistenza di un consenso che nei fatti non sussiste.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)