Versamenti in conto capitale del socio e diritto alla restituzione
Quando le somme versate dal socio sono destinate a sopportare i tipici costi di inizio della attività di impresa (ad esempio: adempimento delle obbligazioni nascenti dalla stipula dell’atto notarile di costituzione, apertura partita iva, comunicazioni al Registro delle Imprese, versamento di parte del prezzo della azienda ceduta alla società, assunzione di costi relativi al materiale pubblicitario realizzato per l’esercizio della attività di impresa, rimborso dei canoni di locazione relativi ai primi mesi di vita della società originariamente anticipati dal cedente dell’azienda), stante l’intenzione del socio- finanziatore di voler ampliare i mezzi propri della neocostituita società a fronte di versamenti di capitale assolutamente inadeguati allo scopo, è corretto qualificare detti finanziamenti come “in conto capitale” da iscriversi in bilancio “come una riserva di capitale netto”, precisandosi che il diritto alla restituzione di tali somme è condizionato alla sussistenza di un attivo distribuibile e il relativo adempimento doverosamente postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori terzi.