2 Ottobre 2017

Vessatorietà delle clausole di foro esclusivo contenute in contratti commerciali e natura delle clausole di “patronage”

Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cd. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’oblato – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Al contrario, tale ipotesi non ricorre quando risulti che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. Di conseguenza, è infondata l’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale individuato in una clausola negoziale frutto di contrattazione “individuale” (e non “seriale”) tra le parti qualora sia basata sull’inopponibilità della clausola ai sensi dell’art. 1341, co. 2, c.c.

La clausola inserita nel capo «integrazioni e garanzie» di un contratto di finanziamento e collaborazione commerciale, in virtù della quale – in ossequio a una logica di patronage – la capogruppo della parte finanziata si sia obbligata a rifondere alla controparte una quota delle somme erogate ai fini della realizzazione del progetto commerciale se «per qualsiasi motivo» questo non venga terminato entro una certa data o se, in alternativa, la società controllata e finanziata rinunci all’iniziativa, non è una clausola penale ex art. 1382 c.c., trattandosi non di predeterminazione forfettaria di un danno da inadempimento, bensì di garanzia offerta alla finanziatrice di rientrare nella maggior parte degli importi erogati ove i lavori si siano protratti nel tempo.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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