Violazione dei principi di redazione del bilancio e compromettibilità in arbitri delle controversie inerenti la validità di delibere assembleari
Le controversie che involgono diritti indisponibili non possono costituire oggetto di clausola compromissoria ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. nr. 5/2003, analogamente a quanto previsto dall’art. 806 c.p.c. Le norme dirette a garantire i principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio dettate dall’art. 2423 c.c. sono imperative e inderogabili e attengono a diritti indisponibili in quanto trascendono l’interesse del singolo tutelando anche l’affidamento di ogni soggetto che entra in rapporto con la società del cui bilancio si tratta.
Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, II co. c.c. è da ritenersi nullo ex art. 2379 c.c. poiché illecito e dunque è da ritenersi illecita la deliberazione assembleare che lo ha approvato.
E’ ammessa la capitalizzazione degli oneri pluriennali (tra cui costi di sviluppo, di impianto e ampliamento) e la loro iscrizione in bilancio come immobilizzazioni immateriali purché nel rispetto degli articoli 2426 e 2427 c.c.: rispettivamente solo previo consenso, motivato seppur sintetico, del Collegio Sindacale, espresso nella relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. e a condizione che nella nota integrativa siano illustrate le voci di costo capitalizzatili, le ragioni della loro iscrizione, le modalità di ammortamento prescelte e sia indicata l’esistenza dei presupposti che legittimano l’operazione e la sua effettiva utilità pluriennale.
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Alessio Baldi
Avvocato e Cultore della materia di "Diritto e gestione dei dati personali e delle biotecnologie" presso l’Università Europea di Roma. Vice-presidente della Camera Civile di Pistoia aderente UNCC e co-fondatore di...(continua)