Violazione del patto di non concorrenza con una società poi in liquidazione
Per controversie in materia di concorrenza sleale c.d. pura o di violazione di patto di non concorrenza, che non abbiano profili interferenti con diritti della proprietà industriale, è competente il Tribunale in composizione monocratica e non la Sezione Specializzata in materia di Impresa che decide i composizione collegiale.
In materia di concorrenza sleale, ove la società, sebbene sciolta, non sia ancora estinta, l’attualità dell’esercizio dell’attività sociale di impresa implica che ben possono qualificarsi come di concorrenza sleale gli atti ex art. 2598 c.c. idonei a pregiudicare gli interesse dell’azienda. Tale interpretazione può estendersi anche ad attività concorrenziali, astrattamente lecite, ma vietate da un accordo negoziale quale il patto di non concorrenza.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)