Violazione del patto di non concorrenza da parte di società collegata
Nel corso dell’esecuzione di un contratto di affiliazione commerciale, lo svolgimento di attività concorrenziale (sotto forma di pubblicità a favore di imprese concorrenti) da parte di un soggetto giuridico facente parte del medesimo gruppo societario di una delle parti (nella specie, l’affiliante) costituisce violazione dell’obbligo di non concorrenza dedotto nel contratto. La correttezza e buona fede contrattuale impongono il rispetto degli obblighi contrattuali tanto in forma diretta quanto in forma indiretta, e anche cioè per mezzo di soggetti giuridici collegati. La variazione in aumento del prezzo della materia prima (oro) che una delle parti si è obbligata a rivendere all’altra, a un prezzo prestabilito, non legittima alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, dovendosi ritenere che il rischio di detta variazione sia contrattualmente previsto e accettato. La clausola arbitrale, di natura vessatoria, è inefficace ai sensi dell’art. 1341, comma 2°, c.c. anche se approvata con doppia sottoscrizione ma nell’ambito di un elenco che fa rinvio a tutte le clausole vessatorie del contratto. Le garanzie approntate dalla disciplina speciale del contratto di affiliazione commerciale alla posizione dell’affiliato (art. 4, l. 129-2004) sono aggiuntive rispetto alla tutela codicistica generale (art. 1341 c.c.).