Violazione della clausola statutaria di prelazione e opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori
Poiché clausole come quelle di prelazione (o di gradimento) sono tali da incidere sul rapporto tra l’elemento capitalistico e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo elemento rispetto al primo, in base a quanto i soci valutino più adatto alle esigenze dell’ente, ne consegue che tali clausole possano assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, da cui deriva la loro collocazione nello statuto organizzativo della società, per cui deve ammettersi che, con un tale inserimento tali clausole cessino di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare invece nell’orbita più specifica della normativa societaria. La società nel cui statuto siano inserite siffate clausola può dunque legittimamente svolgere eccezioni in punto di rispetto delle stesse.
Il disposto dell’art. 21 della legge cambiaria e dell’art. 1993, comma secondo, cod. civ., va inteso nel senso che, ai fini dell’opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la collusione fra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l’intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe avuto.