Violazione della legge sul diritto d’autore: criteri di liquidazione del danno
Non può essere risarcito in favore di una società il danno morale derivante dall’altrui utilizzazione abusiva di un’opera dell’ingegno perché la società, quale persona giuridica, non può essere titolare di tali diritti. Dalla lettura combinata degli artt. 1 e 6 della legge 633/413 si desume che, essendo il bene oggetto della tutela un’opera “dell’ingegno”, espressione del “lavoro intellettuale”, l’unico titolare può essere una persona fisica che, con la creazione dell’opera, acquisisce a titolo originario i diritti previsti dalla legge e, con riguardo al diritto morale, il diritto a rivendicare la paternità dell’opera e ad opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, così come ad ogni atto pregiudizievole per l’opera stessa che possa essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Mentre le prerogative economiche possono essere trasferite dall’autore a soggetti terzi – ivi comprese le società di professionisti-, il diritto morale rimane una prerogativa esclusiva dell’autore, un diritto “personale”, inalienabile e intrasmissibile. Il danno patrimoniale può, invece, essere risarcito (nella specie individuato nell’impossibilità di sfruttamento economico di un disegno che era stato ampiamente pubblicizzato da altro soggetto imprenditoriale). Il danno può essere determinato equitativamente utilizzando, in conformità al disposto dell’art. 158 LA, il criterio del prezzo del consenso e quindi considerando i corrispettivi mediamente applicati e tenendo conto dell’ampiezza e della durata delle utilizzazioni.