Violazione dell’accordo di coesistenza tra segni distintivi e principio di buona fede. Il caso dei panettoni Cova
La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si
rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.
La violazione sistematica, continuata e duratura di tale canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale quindi da giustificare l’accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale di un accordo transattivo che regolava la coesistenza tra segni distintivi.
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Ilaria Toma
AvvocatoLaureata in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha partecipato alla prima edizione del master in Fashion Law organizzato dall’Alta Scuola “Federico Stella” in collaborazione...(continua)