Violazione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio e presupposti per la revoca cautelare di amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c.
L’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio integra il presupposto delle «gravi irregolarità» dell’art. 2376, comma 3, c.c. ai fini della sua revoca in via cautelare: le gravi irregolarità nella gestione devono, infatti, essere intese come “inosservanza dei doveri” imposti all’amministratore “dalla legge o dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”. Tale nozione è idonea a ricomprendere, oltre agli atti strettamente gestionali, anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, come, ad esempio, il compimento degli adempimenti necessari per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
Pertanto, a fronte della violazione di tale obbligo di convocazione, sussistono entrambi i presupposti per la revoca ex art. 2476, comma 3, c.c.: i) il fumus boni iuris; ii) il periculum in mora, considerato che la violazione dell’obbligo di convocazione dell’organo assembleare risulta suscettibile di cagionare pregiudizi per il patrimonio sociale. Invero, l’organo gestorio, stante il difetto di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico-patrimoniale (in ragione della mancata approvazione dei bilanci di esercizio), prosegue nell’attività di amministrazione, creando altresì una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, in quanto privi di informazioni ufficiali anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.