Violazione di diritti d’autore su programmi per elaboratore e misura cautelare della descrizione
Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi internamente senza acquisire regolare licenza, non v’è altro modo per il titolare dei diritti di provare in maniera certa la violazione, se non quello della descrizione inaudita altera parte, poiché la previa convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione, volto ad acquisire una prova costituita da materiale che può essere facilmente occultato o trasferito se il resistente fosse avvertito della richiesta della misura cautelare in oggetto.
Ai fini della valutazione dell’ammissibilità della misura cautelare della descrizione, non rileva che il fatto costituente violazione di diritti d’autore integri anche un illecito penale amministrativo dell’ente, ai sensi dell’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, dal momento che la misura cautelare invocata è strumentale, ex art. 669 e segg. c.p.c., ad acquisire la prova solo dell’illecito che sarà oggetto del giudizio (civile) di merito.
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Francesca Milani
AvvocatoIP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)