14 Febbraio 2015

Violazione di marchio, abuso di diritto e pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico

Nell’ambito del commercio elettronico, se l’annuncio di un terzo adombra l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare di un marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione d’origine di detto marchio. Si deve parimenti concludere che sussiste violazione del marchio anche laddove l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato o ragionevolmente attento non sia in grado di comprendere, sulla base del messaggio commerciale ad esso allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia collegato a quest’ultimo.

Ove la titolarità di un segno distintivo, destinato a contrassegnare l’offerta di servizi su un mercato “a monte”, potesse essere fatta valere per impedire o rendere comunque non compatibile l’offerta di un servizio sul mercato a valle – pacificamente libero e tendenzialmente concorrenziale – si integrerebbe quantomeno un’ipotesi di abuso di diritto (se non di posizione dominante) in quanto il rifiuto di consentire l’utilizzazione del segno consentirebbe al titolare di riservarsi un mercato derivato, escludendo qualsiasi concorrenza su tale mercato.

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Francesca Milani

Francesca Milani

Avvocato

IP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)

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