Violazione di marchio on line
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Deve escludersi il diritto al risarcimento del danno da parte del titolare di un marchio di servizi contraffatto sul web quando l’illecito non abbia avuto rilevanti conseguenze sul piano economico, stante la modesta diffusione del sito e l’obbiettiva circostanza che il contraffattore non poteva rendere alcun servizio a terzi caratterizzato dal marchio contraffatto. Il danno comunque derivabile dall’indebita utilizzazione del marchio – rispetto al quale l’uso ha determinato comunque un pericolo di confusione nel pubblico per aver obbiettivamente ingenerato l’impressione dell’esistenza di rapporti di affiliazione o di collaborazione tra le parti in causa – deve dunque essere liquidato in via equitativa, tenendo conto del tempo per il quale si è protratta tale condotta e in relazione al presumibile ambito di diffusione della stessa.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)