Violazione di norme pubblicistiche: codice del consumo e concorrenza sleale
La ripartizione tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate di un medesimo tribunale si configura come una questione di distribuzione dei carichi interni che non implica insorgenza di questioni di competenza in senso proprio.
Sussiste la responsabilità del distributore di prodotti in violazione di norme pubblicistiche, in solido con il produttore, in quanto tale comportamento è determinante nell’inserimento di prodotti non in regola con la normativa nella catena distributiva, potendo definirsi pratica commerciale scorretta quale contemplata dagli artt. 20 e 21.3 Cod. Consumo (nella specie trattasi di prodotti idraulici non conformi alle normative tecniche relative alla composizione dei loro materiali).
Il giudice ordinario può fare riferimento al Codice del Consumo in attuazione della previsione di cui alla normativa sulla concorrenza sleale, e precisamente dell’art. 2598 n. 3 c.c., rimessa in base alla previsione di cui all’art. 27, comma 15 del Cod. Consumo.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)