Violazione di patto di non concorrenza dell’ex socio e criteri di quantificazione del danno.
Nell’ambito di un patto di non concorrenza a carico dell’ex-socio cedente e a favore del cessionario, incluso in un contratto di cessione di quote di una società di capitali, la finalità di proteggere il valore aziendale dal rischio di depauperamenti è riferibile all’intera durata del patto di non concorrenza e non è suscettibile di un diverso apprezzamento qualitativo o di un frazionamento in relazione a singole porzioni di tempo comprese in tale intervallo. E’ logico ritenere che l’inserimento di tale clausola abbia inciso, verosimilmente in modo non trascurabile, sul prezzo di vendita, attraverso il quale è stata remunerata anche – o almeno in parte – la forzosa e temporanea inattività dell’ex-socio cedente per un determinato periodo di tempo. Considerate queste difficoltà e in difetto di altri elementi obiettivi, occorre quindi procedere ad una liquidazione equitativa del danno risarcibile, tenendo conto di vari fattori: la durata del patto di non concorrenza e la sua finalità (anche) di mantenimento dell’integrità del compendio aziendale acquistato dal cessionario; la limitata estensione cronologica della violazione posta in essere dall’ex-socio cedente, poiché circoscritta agli ultimi due mesi residui di vincolatività del patto di non concorrenza; il prezzo pattuito per la cessione delle quote.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)