Vizi nella redazione del bilancio e genericità delle contestazioni
Limitarsi a contestare la redazione del bilancio secondo criteri non liquidatori, senza fare alcuno specifico riferimento a singole poste inficiate da criteri di valorizzazione improntati a una erronea prospettiva di continuità aziendale, non integra, per eccessiva genericità, il fumus di fondatezza della impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio, asseritamente nulla – a dire di parte attrice ricorrente – per violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Nel caso di specie – relativo a una richiesta cautelare di sospensione ex art. 2378, comma 3, cod. civ. delle delibere impugnate ai sensi degli artt. 2479-ter e 2378 cod. civ. – tale (generica) censura risulta, peraltro, smentita dal richiamo di parte convenuta alla precisazione di cui alle note integrative di tutti i bilanci in discussione, precisazione che richiama la redazione dei documenti contabili “in un’ottica liquidatoria della società”.