28 Febbraio 2014

Vizio di convocazione dell’organo collegiale e sanatoria. Rapporti tra delegante e delegato.

In ipotesi di discussione in ordine a un argomento non indicato nell’ordine del giorno della riunione, il soggetto che partecipa ai lavori dell’organo collegiale ha l’onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato su quello specifico argomento (proprio in ragione della omessa indicazione nell’ordine del giorno) in modo tale da richiedere all’assemblea di soprassedere alla relativa discussione. Al contrario, egli non può dapprima partecipare ai lavori entrando nel merito della vicenda per poi successivamente, in sede di impugnativa della deliberazione, far valere il vizio afferente alla convocazione. Tale conclusione costituisce il portato del divieto, di ordine generale, di venire contra factum proprium che, a sua volta, è espressione del divieto di abusare di un proprio diritto attraverso un uso strumentale di stesso.

 

 

Il componente di un organo collegiale presente alla riunione attraverso un proprio delegato non può considerarsi assente opponendo che il delegato, a causa del vizio di convocazione, non disponesse di apposite istruzioni per decidere. Se, infatti, il delegato non abbia fatto constare la genericità dell’ordine del giorno, la delibera assunta dall’organo deve ritenersi valida, essendo l’organo del tutto indifferente ai rapporti (interni) tra delegante e delegato.

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