Voto del custode giudiziario e diritto d’impugnazione del titolare della quota
In presenza di voto assembleare favorevole del custode giudiziario, deve escludersi la legittimazione attiva all’impugnazione della delibera assembleare in capo al titolare della quota, salvo il caso in cui egli intenda contestare la sussistenza di vizi soggetti alla disciplina della nullità ex art. 2479-ter, comma 3,c.c.
In presenza di un custode giudiziario, deve escludersi la sussistenza del diritto a ricevere la convocazione assembleare in capo al titolare della quota, essendo il custode l’ unico legittimato all’intervento in assemblea.
L’amministratore revocato può certamente lamentare la mancanza di giusta causa della revoca allo scopo di tutelare eventuali spettanze economiche collegate alla carica, non invece per richiedere la caducazione della delibera assembleare di revoca.