La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia; ne è un esempio la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) stipulata tra le parti dopo l’inizio del processo.
La declaratoria di cessata materia del contendere, quale riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito e non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali, conformandosi a quanto eventualmente già stabilito dalle parti in via transattiva.