L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l. ha natura extracontrattuale, sicché il creditore deve allegare e provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori che abbia leso l’integrità del patrimonio sociale e il nesso causale con l’insufficienza patrimoniale; quando lamenti pagamenti a parti correlate per operazioni asseritamente inesistenti, spetta al creditore provare l’inesistenza delle operazioni o dedurre specifiche ragioni di dubbio sulla genuinità delle fatture, e non sono di per sé indici di distrazione la natura di parti correlate dei beneficiari, la vicinanza temporale tra incassi e pagamenti o la contabilizzazione delle fatture dopo il pagamento [pagamenti a società in accomandita partecipate dagli amministratori per servizi di procacciamento e di marketing].
L’inadempimento della società alle obbligazioni assunte verso un terzo non comporta di per sé la responsabilità degli amministratori verso il creditore, che deve dimostrare che l’inadempimento è causalmente riconducibile a fatti di mala gestio.
Il termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l’ordinaria diligenza e, in mancanza di fallimento, può individuarsi al più tardi nell’iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento per perdita del capitale, e non nella data delle operazioni contestate, quando il creditore non abbia accesso alle scritture contabili della società.
Anche per i fatti anteriori all’introduzione dell’art. 2476, comma 6, c.c. da parte del d.lgs. 14/2019 i creditori sociali possono agire contro gli amministratori di s.r.l., per applicazione analogica dell’art. 2394 c.c.; il richiamo a tale norma nella prima memoria integrativa costituisce mera precisazione della domanda, mentre l’invocazione dell’azione sociale di responsabilità in via surrogatoria introduce una domanda nuova e inammissibile.
Non è configurabile la figura del socio di fatto di una società di capitali, perché l’acquisto della qualità di socio richiede formalità non surrogabili da fatti concludenti, poste a tutela della certezza dei traffici e dei terzi.
Il decreto ingiuntivo non opposto fa stato soltanto nei confronti della società ingiunta, ma costituisce elemento di prova di particolare forza nei confronti dei suoi amministratori.