La clausola dello statuto di una società consortile a responsabilità limitata che ammette il recesso «anche per cause non imputabili» alla società, senza individuare gli eventi ai quali il diritto è ricollegato né prevedere la giusta causa o il recesso ad nutum, non introduce alcuna causa convenzionale di recesso e si limita a disciplinare le modalità di esercizio di quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo; ne consegue che il venir meno dell’interesse del socio alla partecipazione, per mancanza di materiale da conferire, non lo legittima a recedere, perché il recesso ad nutum richiede un’espressa previsione statutaria e non può desumersi dalla soppressione, in sede di modifica dello statuto, della clausola che consentiva il recesso per giusta causa [consorzio per lo smaltimento dei rifiuti speciali conferiti dai consorziati].
Il diritto di recesso ad nutum previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c. spetta al socio di s.r.l. soltanto quando la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche quando lo statuto fissi un termine di durata, ancorché particolarmente lontano, in ragione del tenore letterale della norma e dell’esigenza di tutelare i creditori sociali sotto il profilo della conservazione del patrimonio e della conoscibilità delle cause di recesso [durata fissata al 2070].