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Tribunale di Catanzaro, 10 Agosto 2026, n. 3408/2026

Recesso dall’appalto di servizi per adesione alla convenzione Consip, decimo e interessi moratori

Tribunale di Catanzaro, 10 Agosto 2026, n. 3408/2026
Recesso dall’appalto di servizi per adesione alla convenzione Consip, decimo e interessi moratori

Il recesso della pubblica amministrazione dal contratto di servizi previsto dall’art. 1, comma 13, d.l. 95/2012 è legittimo soltanto se preceduto dalla procedura che la norma disciplina, comprensiva della comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, della verifica che i parametri delle convenzioni Consip sopravvenute siano migliorativi e della possibilità per l’appaltatore di accettare la modifica delle condizioni economiche, sicché è illegittimo il recesso comunicato senza un preavviso adeguato e senza consentire tale verifica, quando i parametri della convenzione, confrontati a parità di perimetro prestazionale ed escludendo le voci non comparabili, risultino più onerosi di quelli del contratto in corso [azienda sanitaria receduta dall’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione con preavviso di otto giorni per aderire alla convenzione Consip, che la consulenza tecnica aveva accertato essere più costosa].

Il pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite previsto dall’art. 1, comma 13, d.l. 95/2012 ha natura indennitaria e spetta soltanto in caso di recesso legittimo, mentre in caso di recesso illegittimo l’appaltatore può chiedere il risarcimento del danno commisurato all’interesse positivo, con l’onere di provare l’utile netto che avrebbe conseguito eseguendo il contratto fino alla scadenza, e il risarcimento in forma specifica non è più possibile quando il termine di durata del contratto sia decorso [appaltatore che aveva chiesto l’intero corrispettivo per il periodo residuo senza indicarne i costi].

Il danno curriculare e il danno all’immagine dell’impresa appaltatrice richiedono una specifica allegazione e prova del pregiudizio e non possono essere liquidati in via equitativa sulla base della generica deduzione della perdita di competitività, perché la liquidazione equitativa presuppone un danno di cui sia accertata l’esistenza.

Nel contratto di servizi stipulato con un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria il termine di pagamento non può superare sessanta giorni ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 231/2002, sicché la clausola del capitolato che lo fissa in novanta giorni è inoperante, e quando il contratto preveda l’attestazione di regolare esecuzione entro una data determinata il termine decorre dalla scadenza prevista per l’attestazione se la fattura è stata ricevuta in epoca anteriore.

Sono dovuti i corrispettivi fatturati dall’appaltatore in base a un titolo contrattuale o amministrativo documentato quando la stazione appaltante ne abbia sospeso la liquidazione senza adottare un provvedimento formale di diniego e senza contestarne specificamente l’esecuzione o l’importo né in giudizio né in sede di osservazioni alla consulenza tecnica [servizi aggiuntivi di sanificazione resi durante l’emergenza sanitaria, oneri per la sicurezza e servizi straordinari].

Nell’appalto pubblico affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese la mandataria capogruppo ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per ogni pretesa dipendente dall’appalto, e la disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applica all’appalto pubblico di servizi.

Data Sentenza: 10/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro: RG 2135 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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