Nell’azione rappresentativa promossa ai sensi degli artt. 140-ter ss. cod. cons., l’interesse ad agire per l’accertamento della vessatorietà di clausole contrattuali e per l’adozione di misure inibitorie e ripristinatorie non viene meno per il fatto che il professionista abbia eliminato le clausole dai contratti né per il fatto che l’autorità garante della concorrenza e del mercato ne abbia già accertato il carattere vessatorio, perché l’azione può essere promossa anche quando le violazioni sono cessate, l’eliminazione delle clausole non esclude la loro applicazione nei rapporti non ancora esauriti né ristabilisce un corretto quadro informativo dei consumatori, e il provvedimento amministrativo, non ancora definitivo e accompagnato da misure di pubblicità limitate, non preclude un accertamento giurisdizionale di portata più ampia, che comprende l’inibizione dell’uso della clausola e l’informazione dei consumatori sul diritto alla restituzione di quanto pagato [associazione di consumatori contro una società di autonoleggio, per le clausole che addebitavano un importo fisso per la gestione delle sanzioni amministrative irrogate durante il noleggio, una penale per la restituzione del veicolo senza il pieno di carburante e la decadenza dalle coperture assicurative e dalle limitazioni di responsabilità in caso di violazione degli obblighi contrattuali].
Non è manifestamente infondata, ai fini dell’ammissibilità dell’azione rappresentativa, la domanda volta a far accertare il carattere vessatorio della clausola che addebita al consumatore un importo fisso, oltre a una maggiorazione del costo medio del carburante, in caso di restituzione del veicolo senza il pieno, perché la proporzionalità della penale rispetto al pregiudizio del professionista non può essere affermata sulla base di una sommaria presunzione dei costi di gestione del rifornimento e del lucro cessante, senza considerare la disparità rispetto all’opzione di pieno prepagato, che non prevede costi aggiuntivi.
Non è manifestamente infondata la domanda relativa alla clausola che esclude l’operatività dei prodotti assicurativi e delle limitazioni di responsabilità del cliente in ogni caso di violazione degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, perché tale clausola non si limita a riprodurre l’art. 1229 c.c., dal momento che opera in generale per qualsiasi inadempimento, riguarda anche l’assicurazione per la responsabilità civile, estranea all’ambito di applicazione di quella norma, e introduce un’ipotesi di nullità non prevista dalla legge.
Quando, in sede di reclamo, sia accertata l’ammissibilità dell’azione rappresentativa, gli atti vanno trasmessi al tribunale per la prosecuzione della causa ai sensi dell’art. 840-ter, comma 7, c.p.c., e non si provvede sulle spese né sulla richiesta di restituzione delle spese di lite, attesa la tassatività dei casi di regolazione previsti dal comma 8 della stessa norma.