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Tribunale di Napoli, 3 Dicembre 2025, n. 11354/2025

Distrazione dell’azienda sociale mediante affitto a società dell’amministratore e danno risarcibile alla curatela

Tribunale di Napoli, 3 Dicembre 2025, n. 11354/2025
Distrazione dell’azienda sociale mediante affitto a società dell’amministratore e danno risarcibile alla curatela

L’amministratore unico di s.r.l. che concede in affitto l’azienda sociale e cede le rimanenze di magazzino a una società di cui è socio unico e amministratore, e omette poi di riscuotere i canoni e il corrispettivo che, quale amministratore della società affittuaria, decide di non pagare, pone in essere una distrazione dell’azienda e risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. del danno pari ai canoni e ai corrispettivi non riscossi, perché un simile contratto è inidoneo a perseguire l’interesse di una società già in progressiva perdita e rivela il programma di proseguire la medesima attività d’impresa tramite l’altra società senza sostenerne i costi [azione del curatore contro l’ex amministratore unico di una s.r.l. che gestiva un supermercato, concesso in affitto insieme alle merci a una società da lui interamente controllata; crediti per canoni e merci accertati con lodo irrituale rimasto inadempiuto e successivo fallimento della società affittuaria; condanna al pagamento dei canoni maturati prima e dopo il fallimento, del prezzo delle merci e dell’importo corrisposto in via transattiva al proprietario dei locali].

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore che ha distratto l’azienda sociale concedendola in affitto a una società da lui controllata rientrano nel danno risarcibile, secondo il criterio della regolarità causale di cui all’art. 1223 c.c., anche i canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento e i costi sostenuti dalla curatela per recuperare e conservare l’azienda fino alla vendita, compreso quanto corrisposto in via transattiva al proprietario dei locali, perché è prevedibile che chi ha programmato la sottrazione dell’azienda continui ad agire in pregiudizio dei creditori sociali.

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, che costituisce debito di valore, gli interessi sono dovuti al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. fino alla notificazione dell’atto di citazione e al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione fino alla decisione, e si calcolano sulla somma annualmente rivalutata.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore della società fallita, quando l’atto illecito è allegato in modo specifico e il pregiudizio cagionato al patrimonio sociale è precisamente individuabile, il danno va liquidato in misura corrispondente agli effetti economici di quell’illecito e non nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati nel fallimento, perché tale criterio è utilizzabile soltanto ai fini della liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando siano indicate le ragioni che impediscono di accertare gli specifici effetti dannosi della condotta e il ricorso al differenziale risulti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l’obbligo di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio sociale, sicché, quando sia provato che hanno avuto a disposizione determinati beni e non sappiano rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione alle effettive necessità dell’impresa, può desumersi la prova della distrazione, la quale integra l’inadempimento, da presumersi cosciente e volontario in mancanza di prova contraria, del dovere di conservazione del patrimonio sociale e cagiona un pregiudizio di pari valore alla società e, per la conseguente insufficienza patrimoniale, ai creditori sociali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’amministratore costituisce debito di valore, sicché nella liquidazione si tiene conto della svalutazione monetaria intervenuta tra il momento in cui il danno si è prodotto e la liquidazione definitiva, anche quando il danno consiste nella perdita di una somma di denaro, che vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito.

La causalità materiale attiene all’accertamento del fatto idoneo a fondare la responsabilità, mentre la causalità giuridica, regolata dall’art. 1223 c.c. e applicabile anche all’illecito extracontrattuale per il rinvio dell’art. 2056 c.c., seleziona le conseguenze dannose risarcibili secondo il criterio della regolarità causale, verificato ex ante in base a regole statistiche o scientifiche, con esclusione delle conseguenze atipiche o imprevedibili, e il danno risarcibile, pari alla differenza tra la situazione patrimoniale del danneggiato prima e dopo l’evento lesivo, non può avere funzione ultracompensativa, perché si deve tenere conto anche dei vantaggi conseguiti dal danneggiato in dipendenza del medesimo fatto.

Data Sentenza: 03/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 17513 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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