Il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non è esteriorizzato nei rapporti con i terzi; la sua esistenza può essere desunta da indici rivelatori quali i finanziamenti all’imprenditore che, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività d’impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali [versamenti consistenti e ripetuti al socio accomandatario, accompagnati da ricevute che li imputavano alla «costituzione della società» per un’operazione immobiliare, e partecipazione alle trattative e alle scelte progettuali]. Quando la gestione della società [in accomandita semplice] era in concreto demandata al socio accomandatario, il socio occulto va qualificato come accomandante.
La deposizione de relato ex parte con cui il testimone riferisce dichiarazioni sfavorevoli rese dalla parte [il socio accomandatario, che indicava l’attore come proprio socio] ha natura di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, c.c. e idonea a suffragare altre testimonianze indirette.
In mancanza di elementi per determinare il valore della quota [immobili sociali in parte alienati a terzi], la partecipazione del socio occulto ai guadagni della società in accomandita semplice può essere liquidata in via equitativa facendo applicazione dell’art. 2263, comma 1, c.c., richiamato dagli artt. 2315 e 2293 c.c., per cui le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; in assenza di deduzioni sulle perdite di gestione, la partecipazione ai guadagni va determinata in misura pari ai conferimenti.
Estinta la società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci, sicché del debito verso il socio occulto rispondono illimitatamente il socio accomandatario e, nei limiti della sua quota, il socio accomandante [e per esso la sua eredità giacente].
Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, nel quale è inibito alle parti ampliare il thema decidendum con nuove domande ed eccezioni e operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione; le questioni oggetto dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti non sono invece decise e possono essere riproposte al giudice di rinvio.