La clausola dello statuto di un consorzio tra gli operatori di un centro commerciale che sanziona il mancato rispetto del settore merceologico assegnato all’unità immobiliare mira a impedire, anche in via preventiva, lo sviamento dal settore autorizzato, sicché la sanzione è dovuta anche quando l’attività non autorizzata non risulti aperta al pubblico, essendo sufficiente la presenza nei locali dei segni esteriori di un’attiva presenza dell’azienda, quali l’insegna e i macchinari, in mancanza della prova di una concreta dismissione dell’attività, perché un’interpretazione che richiedesse l’effettivo esercizio dell’attività imporrebbe agli organi del consorzio controlli quotidiani sul rispetto delle regole statutarie [sanzione statutaria applicata dal consorzio degli operatori di un centro commerciale a una società consorziata per la permanenza, accertata dopo una prima sanzione, di un’attività di sartoria non autorizzata nei suoi locali, ancora provvisti di insegna e macchinari].
Il decorso del termine previsto dallo statuto consortile per provvedere sulla richiesta di autorizzazione al mutamento del settore merceologico non equivale ad assenso, in mancanza di una previsione statutaria che attribuisca al silenzio tale valore, sicché il consorziato che avvia la nuova attività senza autorizzazione formale non può invocare un legittimo affidamento nel suo rilascio e incorre nella sanzione statutaria, secondo una rigorosa interpretazione delle regole consortili ispirata alla certezza dei rapporti contrattuali e dell’organizzazione del centro commerciale.
È contrario alla buona fede contrattuale pretendere che un esercizio non autorizzato, già oggetto di accertamento per la violazione del settore merceologico, rispetti anche gli orari di apertura del centro commerciale, perché la sua apertura esporrebbe il consorziato a nuove e reiterate violazioni della clausola statutaria sul settore merceologico, sicché non è dovuta la sanzione statutaria per il mancato rispetto degli orari riferita a tale esercizio.