L’art. 17, comma 8, d.lgs. 174/2016, nel testo modificato dal d.lgs. 114/2019 e vigente dal 31 ottobre 2019, equipara quoad effectum alla translatio iudicii dal giudice contabile al giudice ordinario la riproposizione davanti al giudice ordinario, da parte dell’amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico priva dei caratteri dell’in house providing, quando sia stata preceduta da una domanda di responsabilità amministrativa per danno erariale proposta dal Procuratore contabile davanti alla Corte dei conti priva di giurisdizione, ed estende così alla seconda causa, che ha oggetto diverso dalla prima, gli effetti della translatio, ma trattandosi di norma che regola in termini innovativi i rapporti tra le due domande essa non si applica alle fattispecie processuali anteriori alla sua entrata in vigore [società per azioni interamente partecipata da un comune, divenuta in house solo con modifiche statutarie del novembre 2009; azione per danno erariale promossa dalla Procura regionale contro direttore generale, amministratori, sindaci e organi politici del comune socio per la corresponsione di superminimi e per assunzioni illegittime del 2007 e 2008; difetto di giurisdizione contabile per i fatti anteriori alla trasformazione in house; successiva azione sociale di responsabilità e azione contro i sindaci promosse dalla società davanti al tribunale delle imprese come riassunzione e ritenute prescritte; rigetto].
Tra l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, al cui esercizio è legittimato esclusivamente il Procuratore contabile, e l’azione civile di responsabilità promossa davanti al giudice ordinario dall’amministrazione o dalla società partecipata danneggiata nei confronti di amministratori e sindaci non è configurabile una translatio iudicii in senso proprio, perché la diversità e la reciproca indipendenza delle due azioni, anche quando investono i medesimi fatti materiali, escludono il meccanismo di continuità che consente al processo iniziato davanti al giudice privo di giurisdizione di proseguire davanti al giudice munito di potestas iudicandi con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, sicché l’azione civile proposta dopo la declinatoria della giurisdizione contabile non si giova dell’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione prodotto dalla domanda del Procuratore contabile.
La translatio iudicii viene in rilievo soltanto quando uno solo è il giudice, contabile o ordinario, munito di giurisdizione sulla domanda proposta, perché il potere di azione del Procuratore contabile è previsto esclusivamente davanti alla Corte dei conti e la domanda da lui proposta in difetto di giurisdizione contabile può essere soltanto dichiarata estranea a tale giurisdizione, senza poter spettare a una giurisdizione diversa, sicché quando la società partecipata da un ente pubblico non possiede, all’epoca dei fatti, i requisiti statutari della società in house sono inipotizzabili il danno erariale e la stessa azione del Procuratore contabile, che non può quindi trasmigrare davanti al giudice ordinario.
La translatio iudicii, quale meccanismo di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice che ne è privo, opera anche nei rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, e ciò già prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 d.lgs. 174/2016, in forza dell’art. 59 l. 69/2009 e del principio costituzionale di conservazione degli effetti della domanda in caso di declinatoria della giurisdizione.
La società partecipata da un ente pubblico danneggiata dalla mala gestio dei propri amministratori e sindaci può esercitare l’azione civile di responsabilità immediatamente e indipendentemente dall’azione per danno erariale promossa dal Procuratore contabile, trattandosi di rimedi concorrenti con il solo limite del divieto di duplicazione del risarcimento, sicché il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949 c.c. va verificato con riguardo a un’azione proponibile indipendentemente dall’iniziativa del Procuratore contabile.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 l. 69/2009, nella parte in cui non consente di trasferire davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti, la domanda di responsabilità erariale proposta davanti al giudice contabile, perché l’azione del Procuratore contabile e l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della società partecipata sono autonomamente proponibili e la tardività dell’iniziativa della società è imputabile alla sua inerzia e non alla norma, e la questione è inoltre irrilevante rispetto a soggetti che non hanno mai rivestito la qualità di amministratore o di componente del collegio sindacale della società.
Il danno subìto da una società partecipata dallo Stato o da altro ente pubblico per la mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non costituisce danno erariale, perché la distinta soggettività giuridica e l’autonomia patrimoniale della società escludono sia la riferibilità di quel danno al patrimonio del socio pubblico sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione, e la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità della Procura contabile contro organi sociali e dipendenti sussiste soltanto per le società cosiddette legali e per le società in house, costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, delle quali soltanto tali enti possono essere soci, che statutariamente esplicano la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione è per statuto soggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.
L’azione di responsabilità per danno erariale promossa dal Procuratore contabile e l’azione di responsabilità civile promossa dalla singola amministrazione davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti anche quando investono i medesimi fatti materiali, perché la prima tutela l’interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre la seconda è volta al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione danneggiata, e le eventuali interferenze tra i due giudizi pongono una questione di proponibilità dell’azione davanti al giudice contabile e non di giurisdizione, salvo che sia contestata in astratto la configurabilità stessa del danno erariale, con il solo limite del divieto di duplicazione risarcitoria.