La condanna dei soci di società in nome collettivo al pagamento, in solido con la società, della somma dovuta al socio uscente per la liquidazione della quota presuppone una domanda ritualmente e tempestivamente proposta nei loro confronti, sicché è inammissibile la richiesta di condanna dei soci formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale [socio di s.n.c. che agisce per la liquidazione della propria quota e chiede solo in comparsa conclusionale la condanna solidale delle altre socie; condanna solidale pronunciata in primo grado e riformata in appello].
Il socio che è receduto da una società in nome collettivo prima dell’instaurazione del giudizio di appello ha interesse a impugnare la sentenza che lo condanna in solido con la società, ma, eliminata tale condanna, difetta di interesse a impugnare i capi relativi al merito della condanna pronunciata nei confronti della società.
L’azione di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. può essere esperita solo in favore della società e non dei singoli soci, sicché attraverso di essa il socio non può ottenere il ristoro del pregiudizio personale consistente nella mancata percezione degli utili, che resta distinto dal pregiudizio arrecato alla società.
L’eccezione di non integrità del contraddittorio, fondata sulla mancata impugnazione della sentenza da parte della società che era parte del giudizio di primo grado, è superata dall’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel giudizio di appello.