Quando l’amministratore di s.r.l. contro cui la curatela agisce in responsabilità muore in corso di causa e i chiamati rinunciano all’eredità oltre tre mesi dall’apertura della successione, spetta alla curatela provare che essi erano nel possesso di beni ereditari ai sensi dell’art. 485 c.c., e tale prova, pur potendo riguardare un solo bene e una relazione materiale anche temporanea, richiede l’individuazione di un bene del defunto con cui i chiamati abbiano avuto tale relazione, sicché non basta la ricezione della notifica dell’atto di riassunzione nell’ultimo domicilio del defunto, situato in un immobile di proprietà dei chiamati ed estraneo all’asse ereditario [s.r.l. fallita il cui ex amministratore, responsabile per prelievi privi di giustificazione per 910.500 euro con statuizione non impugnata, muore nel 2020 in pendenza dell’opposizione al decreto ingiuntivo, e figli che rinunciano all’eredità con atto pubblico del febbraio 2021 e ricevono poi la notifica della riassunzione nella villa di loro proprietà in cui il padre aveva l’ultimo domicilio].
La ricezione della notifica di un atto giudiziario indirizzato al chiamato quale erede non integra la revoca tacita della rinuncia all’eredità ai sensi dell’art. 525 c.c., perché non costituisce un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di non accettare l’eredità, tanto più quando il chiamato, ricevuta la notifica, si costituisce in giudizio proprio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva.
La circostanza che il defunto avesse l’ultimo domicilio in un immobile appartenente ai chiamati all’eredità costituisce soltanto un elemento indiziario, idoneo a fondare la prova presuntiva del possesso di beni ereditari solo se accompagnato da altri elementi gravi, precisi e concordanti, e non consente da sola né di ritenere che i chiamati possedessero gli arredi dell’immobile né di invertire a loro carico l’onere della prova.
L’allegazione, formulata per la prima volta in appello dai chiamati all’eredità, della proprietà esclusiva dell’immobile in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio costituisce una mera difesa che non incorre nel divieto di nova, ma la mancata contestazione in primo grado delle specifiche allegazioni del creditore, unita al sostanziale rigetto dell’opposizione proposta dal defunto al decreto ingiuntivo, giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Quando gli eredi dell’amministratore impugnano soltanto il capo relativo alla propria legittimazione passiva, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore verso la società poi fallita e la quantificazione del danno, con rivalutazione e interessi compensativi, passano in giudicato e restano fermi anche se la domanda della curatela verso i chiamati è respinta per la validità della loro rinuncia all’eredità.