Nella società in accomandita semplice il diritto del socio agli utili presuppone l’approvazione del rendiconto, sicché il socio accomandante può agire individualmente ai sensi dell’art. 2395 c.c. contro l’accomandatario per il danno direttamente subito a causa della mancata o tardiva redazione del rendiconto, ma, trattandosi di responsabilità aquiliana riconducibile all’art. 2043 c.c., ha l’onere di provarne gli elementi costitutivi e in particolare il danno quale conseguenza immediata dell’omissione [s.a.s. familiare titolare di una trattoria in cui l’accomandataria non aveva redatto i rendiconti dal 2012 al 2020 e due accomandanti chiedevano circa 12.000 e 13.700 euro per utili 2017-2019 non distribuiti, a fronte della prova di prelievi giornalieri dalla cassa di 50 e 70 euro annotati su un’agenda e, dall’ottobre 2019, di bonifici mensili di 1.500 euro].
Il danno lamentato dal socio accomandante per la mancata redazione dei rendiconti e la mancata distribuzione degli utili è escluso quando l’accomandatario prova, anche mediante testimonianze, annotazioni sull’agenda di cassa, messaggi scambiati tra i soci e dichiarazioni rese in interrogatorio formale, che gli utili del periodo sono stati distribuiti a titolo di anticipo, secondo una prassi condivisa tra i soci, per importi non inferiori a quelli pretesi, e la tardiva predisposizione del conto economico non produce alcun pregiudizio da mancato sorgere del credito agli utili se anche per quell’esercizio la distribuzione risulta dimostrata.
Le somme percepite dal socio accomandante che collabora alla conduzione dell’impresa sociale vanno imputate, in mancanza della prova di un rapporto di lavoro subordinato con la società, a distribuzione di utili e non a retribuzione, perché la prestazione lavorativa dell’accomandante si inquadra nell’art. 2320, comma 2, c.c., tanto più quando la diversa qualificazione comporterebbe una riduzione degli utili d’impresa e quindi della stessa pretesa risarcitoria fondata sulla loro mancata distribuzione.
Gli screenshot di conversazioni tramite applicazioni di messaggistica istantanea sono riproduzioni che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità, e il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e consistere nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, sicché non vale come tale la generica contestazione del valore probatorio della messaggistica.