Il termine prescrizionale abbreviato previsto dall’art. 2949 c.c. trova applicazione per tutti quei diritti che scaturiscono dalle relazioni intercorrenti tra i soggetti dell’organizzazione sociale in ragione del contrato di società; esso dunque non è applicabile all’ipotesi del diritto di credito derivante dalla cessione di quote sociali.
Deve ritenersi nuova e dunque inammissibile in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la domanda di accertamento della simulazione della dichiarazione di quietanza del pagamento del prezzo rispetto alla domanda di condanna al saldo del prezzo della cessione di quota sociale.