Ai fini dell’ammissibilità della prova per testi o presunzioni della simulazione non è sufficiente dedurre l’illiceità del contratto di donazione asseritamente dissimulato per violazione dei requisiti di forma (nella specie le parti avevano stipulato un contratto di cessione di azioni a fronte della costituzione di una rendita vitalizia per importo superiore al valore delle stesse azioni e il giudice ha negato che sia sufficiente la prova delle condizioni di favore dello scambio ai fini dell’ammissione della prova senza limiti della simulazione).