La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall’art. 1381 c.c., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l’obbligo o tenere il comportamento oggetto della promessa, mentre, nel caso di promessa dell’adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, l’atto non è inquadrabile nella previsione del citato art. 1381, ed è invece idoneo ad integrare gli estremi della fideiussione, a condizione che la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui (nella specie sono stati qualificati come garanti i soci, che in una lettera di intenti assumevano con la società l’obbligo di rifusione dei costi subiti dal terzo per lo svolgimento di trattative in relazione alla sottoscrizione di un aumento del capitale della società).