Deve ritenersi che né l’ex amministratore, né – visto il disposto degli artt. 2471-bis e 2352 – il socio la cui quota è sottoposta a sequestro siano legittimati a chiedere un accertamento in via cautelare sulla situazione della società, essendo privi di legittimazione rispetto alle azioni ipotizzabili in relazione alla società (nella specie i ricorrenti omettono di specificare l’azione che intendono intraprendere e in relazione alla quale sarebbe finalizzato l’accertamento richiesto).