Il conflitto tra soci di una società semplice derivante da “gravi inadempienze” di uno di essi, potendo essere rimosso mediante l’esclusione del socio inadempiente da parte degli altri ovvero attraverso il recesso per giusta causa del socio adempiente, non può configurare causa di scioglimento della società laddove, in fatto, l’attività economica sociale può proseguire regolarmente.