É valida la procura alle liti rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di società di capitali prima dell’iscrizione dello stato di scioglimento della medesima società nel registro dell’imprese.
É altresì valida la procura concessa dal presidente del consiglio di amministrazione in un momento successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dello stato di liquidazione qualora la persona del presidente coincida con quella del liquidatore, potendosi in tale caso configurarsi un’erronea indicazione della qualità di firmatario e non già il compimento di un atto da parte di un soggetto privo del potere di rappresentanza.