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Tribunale di Torino, 2 Maggio 2013

Concorrenza sleale denigratoria e registrazioni ambientali

Tribunale di Torino, 2 Maggio 2013
Concorrenza sleale denigratoria e registrazioni ambientali

Integra un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. denigratoria la condotta dell’imprenditore che, con carattere di sistematicità, asserisca nei confronti della clientela – per il tramite del personale alle sue dipendenze – l’incompatibilità fra il proprio macchinario e un componente prodotto da un’altra impresa concorrente. La registrazione (c.d. ambientale) di conversazioni avvenute fra presenti da parte di un soggetto che partecipi alla medesima non integra né il reato di cui all’art. 615-bis c.p. né un trattamento dei dati personali vietato dal c.d. codice della privacy, con la conseguenza che essa è utilizzabile in giudizio ex art. 2712 c.c. Possono essere destinatari di un ordine di ritiro dal commercio anche i terzi detentori del prodotto in questione, con l’esclusione degli acquirenti-consumatori, sia in forza degli artt. 129-131 c.p.i., sia ex art. 700 c.p.c.

Data Sentenza: 02/05/2013
Registro: RG 9621 / 2013
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Data: 03/02/2017
Massima a cura di: Piergiuseppe Spolaore
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