Per l’individuazione del lucro cessante in relazione a fattispecie di commercializzazione di capi d’abbigliamento riportanti marchi oggetto di contraffazione, il criterio di calcolo basato sul numero dei capi di abbigliamento sequestrati presso le sedi dei convenuti, non appare corretto perché tali capi, non essendo stati commercializzati, non possono aver prodotto danno nei confronti dell’attrice.